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Conto alla rovescia fino al 12 agosto 2026: entrata in vigore del regolamento UE PPWR (UE) 2025/40 — la vostra confezione per bottiglie di plastica è pronta?

May.15.2026

Con l'avvicinarsi della data di applicazione del 12 agosto 2026, il regolamento dell'Unione europea sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio (PPWR, regolamento (UE) 2025/40) sostituirà integralmente la precedente direttiva sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio (94/62/CE). Questo regolamento, entrato in vigore l'11 febbraio 2025, diventerà direttamente applicabile in tutti i 27 Stati membri dell'UE ad agosto 2026, rappresentando un cambiamento fondamentale nel modo in cui gli imballaggi per bottiglie di plastica vengono progettati, prodotti ed etichettati per il mercato UE.

Il 30 marzo 2026 la Commissione europea ha pubblicato ufficialmente le linee guida sull'attuazione per facilitare un'applicazione uniforme delle nuove norme, chiarendo gli obblighi chiave in materia di conformità per i produttori, gli importatori e gli operatori economici che immettono sul mercato dell'UE imballaggi o prodotti confezionati provenienti da paesi terzi.

Principali requisiti di conformità per i produttori ed esportatori di bottiglie di plastica:

1. Obiettivi obbligatori di contenuto riciclato
Il PPWR stabilisce percentuali minime legalmente vincolanti di materiale riciclato post-consumo negli imballaggi in plastica. Per le bottiglie di bevande monouso in plastica, il requisito relativo al contenuto di materiale riciclato è fissato al ≥30% entro il 2030 e al ≥65% entro il 2040. Per gli imballaggi in PET sensibili al contatto (esclusi le bottiglie di bevande monouso), l’obiettivo è del ≥30% entro il 2030 e del ≥50% entro il 2040. Per tutti gli altri imballaggi in plastica, la percentuale minima di plastica riciclata deve essere del ≥35% entro il 2030 e del ≥65% entro il 2040.

2. Restrizioni relative ai metalli pesanti e alle sostanze PFAS
A partire dal 12 agosto 2026, gli imballaggi immessi sul mercato dell’UE non potranno contenere piombo, cadmio, mercurio o cromo esavalente in concentrazioni totali superiori a 100 mg/kg. Inoltre, per gli imballaggi a contatto con alimenti, il PPWR impone limiti specifici per le sostanze PFAS: 25 µg/kg per ogni singola sostanza PFAS mediante analisi mirata, 250 µg/kg per la somma delle sostanze PFAS mediante analisi mirata e 50 mg/kg per il totale delle sostanze PFAS, comprese quelle polimeriche. Gli imballaggi a contatto con alimenti contenenti PFAS in concentrazioni superiori a tali limiti saranno vietati sul mercato dell’UE.

3. Valutazione delle prestazioni in termini di riciclabilità
Tutti gli imballaggi immessi sul mercato dell'UE devono essere riciclabili. Gli imballaggi saranno classificati come classe A, B o C in base alle prestazioni in termini di riciclabilità. Qualora un’unità di imballaggio presenti una valutazione delle prestazioni in termini di riciclabilità inferiore al 70%, essa sarà considerata tecnicamente non riciclabile e potrebbe essere soggetta a restrizioni per quanto riguarda l’immissione sul mercato.

4. Responsabilità estesa del produttore (REP) e obblighi di etichettatura
I produttori e gli importatori devono iscriversi nei registri nazionali della responsabilità estesa del produttore negli Stati membri in cui gli imballaggi vengono immessi sul mercato, dichiarare i volumi di imballaggi e versare i contributi per la gestione dei rifiuti. A partire dal 2028, sarà obbligatoria l’apposizione di pittogrammi uniformi di etichettatura che indichino la composizione materiale degli imballaggi ai fini della raccolta differenziata da parte dei consumatori; a partire dal 2029, gli imballaggi riutilizzabili e compostabili dovranno contenere informazioni digitali (ad esempio codici QR). Gli imballaggi riutilizzabili dovranno recare un’etichettatura specifica che informi gli utenti sul sistema di riutilizzo e sui punti di restituzione.

5. Riduzione degli imballaggi e limitazioni dello spazio vuoto
A partire dal 2030, i produttori e gli importatori devono garantire che il peso e il volume degli imballaggi siano ridotti al minimo necessario per mantenerne la funzionalità, con lo spazio vuoto all’interno dell’imballaggio non superiore al 50% (ad esempio, spazio riempito con carta o pluriball). Sarà vietato l’uso di imballaggi progettati con doppie pareti, fondi falsi o strati non necessari.

Dal nostro canto: come supportiamo il vostro percorso di conformità

In quanto fornitore specializzato di bottiglie in plastica, abbiamo allineato il nostro processo produttivo ai futuri requisiti dell’UE. Siamo in grado di produrre bottiglie con percentuali verificate di materiale riciclato, effettuare analisi delle sostanze per rispettare i limiti relativi a PFAS e metalli pesanti e fornire documentazione sulle prestazioni di riciclabilità. Il nostro team può inoltre assistervi nella registrazione presso i sistemi di responsabilità estesa del produttore (EPR) nei principali mercati UE e fornire etichette per imballaggi conformi alle nuove norme armonizzate. Siamo a vostra disposizione per eventuali richieste relative alle specifiche esigenze dei vostri prodotti: contattateci per ricevere un piano di conformità personalizzato.

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